Cisterne mobili di gasolio di carburante: il 07/10/2017 scade il termine per l’adeguamento

Salute e sicurezza

Con la Legge che dispone la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative del 2017 è stata disposto il rinvio sino al 7 ottobre 2017 dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dal regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi, per le cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino 9.000 litri, in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 e che da tale data rientrano per la prima volta nella citata disciplina.

Utilizzo delle cisterne mobili di carburante (diesel tank) nelle attività delle aziende agricole, delle cave e dei cantieri

Con il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, è stato disposto che la cisterna rimovibile di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C (gasolio) e di capacità geometrica fino a 9 m3, a servizio per il rifornimento di macchine e automezzi all’interno:
-delle aziende agricole;
-delle cave per estrazione di materiali;
-dei cantieri stradali, ferroviari e edili;
deve essere regolarizzata ai fini antincendio entro il prossimo 7 ottobre 2017, mediante l’invio al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio della Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) predisposta da un tecnico abilitato alla prevenzione incendi e previo rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento.

In relazione alle cisterne mobili di carburante (diesel tank) utilizzate nelle aziende agricole, la normativa recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, ha escluso dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 m3 anche se muniti di erogatore.

Utilizzo delle cisterne mobili di carburante (diesel tank) nelle attività non appartenenti a quelle delle aziende agricole, delle cave e dei cantieri

Per quanto riguarda l’impiego delle cisterne mobili di carburante (diesel tank) con capacità fino 9 m3 al di fuori delle attività sopra riportate per il rifornimento:

1) di mezzi destinati a circolare all’interno dell’azienda, il Ministero dell’Interno Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi Servizio tecnico centrale, con lettera circolare prot. n. P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, ha precisato ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco che:

-) l’installazione dell’apparecchiatura in questione può essere consentita anche presso altre attività produttive se utilizzate esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada;

-) i contenitori-distributori mobili, ancorché provvisti di dispositivo per l’erogazione, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti ai requisiti di sicurezza previsti da specifica normativa antincendio e alla relativa regolarizzazione tramite il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per serbatoi di capacità geometrica complessiva a partire da 0,5 m3.
Il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi assoggetta ora agli obblighi in questione i depositi di liquidi aventi punto di infiammabilità superiore a 65 °C (gasolio) se aventi capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3.

Le imprese che:
*) hanno ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per il deposito di carburante con capacità complessiva:
– a partire da 0.5 m3 e inferiore a 1 m3, non devono più procedere con la richiesta di rinnovo del Certificato, in quanto non più soggette agli obblighi di prevenzione incendi, salvo nel caso in cui non ricadono in altre attività ricomprese nella normativa di semplificazione di prevenzione incendi , per le quali è previsto l’obbligo di dover espletare le formalità di regolarizzazione nei confronti del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio;
– superiore a 1 m3, devono procedere al rinnovo entro la data di scadenza del Certificato di Prevenzione incendi, tramite l’invio dell’attestazione di rinnovo periodico al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. Il rinnovo deve poi essere inviato al Comando con cadenza quinquennale dalla data di presentazione della precedente attestazione;

*) non hanno richiesto e/o ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), devono quanto prima espletare tutte le formalità previste dal regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi come nuova attività, in vista del fatto che la cisterna non è autorizzata ai fini antincendio. In particolare al possesso dei requisiti di sicurezza antincendio deve essere presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco la segnalazione certificate d’inizio attività (SCIA);

2) di mezzi destinati a circolare allesterno dell’azienda la normativa antincendio consente l’utilizzo solamente se la cisterna è interrata. Nel caso in cui vi siano motivi per i quali non è possibile interrare la cisterna (es. problemi con la falda acquifera) è prevista la possibilità di poter autorizzare, ai fini antincendio, l’utilizzo di quella mobili previa richiesta di specifica deroga alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco ottenuta per il tramite del Comando provinciale competente per territorio.

Le imprese che:
*) hanno ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), devono procedere al rinnovo entro la data di scadenza del Certificato di Prevenzione incendi, tramite l’invio dell’attestazione di rinnovo periodico al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. Il rinnovo deve poi essere inviato al Comando con cadenza quinquennale dalla data di presentazione della precedente attestazione;
*) non hanno richiesto e/o ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), devono quanto prima espletare tutte le formalità previste dal regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi come nuova attività, in vista del fatto che la cisterna non è autorizzata ai fini antincendio. In particolare al possesso dei requisiti di sicurezza antincendio deve essere presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco la segnalazione certificate d’inizio attività (SCIA).

Ulteriore autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti

Ricordiamo che l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti pubblici e privati sono soggetti a un’autorizzazione rilasciata dal Comune nel quale è esercitata l’attività ed è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, alle normative concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici e al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi.

I contenitori-distributori rimovibili (diesel tank) utilizzati per il rifornimento di automezzi destinati:
-a non circolare per strada non sono soggetti ad autorizzazione comunale in quanto assimilati ai depositi;
-a circolare per strada sono soggetti invece ad autorizzazione comunale.
Al fine di accertare se sussiste o meno l’obbligo di dover richiedere l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti è opportuno contattare il Comune ove è stato installato e verificare con questi quali disposizioni devono eventualmente essere adottate.

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