AUTORIMESSE: emanata la nuova norma tecnica di prevenzione incendi (DM 21/02/2017)

Salute e sicurezza

Il Ministero dell’Interno, con il Decreto 21 febbraio 2017, ha approvato le nuove norme tecniche di prevenzione
incendi per le autorimesse, le quali possono sostituire le disposizioni vigenti in materia di regola tecnica di
prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio di dette attività.

Il Decreto in questione entra in vigore il 2 aprile 2017.

 

Disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 21 febbraio 2017

Il Decreto in questione, nel modificare il Decreto che regolamenta le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, trova applicazione per le autorimesse soggette alla disciplina antincendio, aventi superficie complessiva coperta
superiore a 300 m2 e:
esistenti alla data del 2 aprile 2017;
oppure
di nuova realizzazione;
in sostituzione delle:
-norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili;
-disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse
in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto.

 

Norme tecniche di prevenzione incendi per le autorimesse

Il Decreto in questione riporta in allegato il nuovo capitolo V.6 – attività di autorimessa, il quale viene aggiunto nel
capitolo V (regola tecnica verticale) del Decreto che regolamenta le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, ed è costituito dai punti:
V 6.1, relativo allo scopo e al campo di applicazione;
V 6.2, relativo alle definizioni;
V 6.3, relativo alla classificazione delle autorimesse;
V 6.4, relativo al profilo di rischio;
V 6.5, relativo alla strategia antincendio e in particolare per quanto riguarda:
-la reazione al fuoco (sotto punto V 6.5.1);
-la resistenza al fuoco (sotto punto V 6.5.2);

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