AMIANTO: Entro il 28 Febbraio 2017 invio della relazione annuale

Salute e sicurezza

Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 28 febbraio, devono inviare alla Regione e alla ASL, territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente.

La relazione dovrà essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell’Industria (allegato) e dovrà contenere:
a) i tipi e le quantità di amianto usati e dei rifiuti di amianto;
b) le attività svolte e i procedimenti applicati;
c) i dati anagrafici degli addetti;
d) il carattere e la durata delle loro attività e l’esposizione all’amianto a cui sono soggetti;
e) le caratteristiche degli eventuali prodotti che contengono amianto;
f) le misure di tutela dei lavoratori e dell’ambiente che si adottano e che sono in fase di adozione.

L’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da euro 2.582 a euro 5.164.

Si precisa che nel caso in cui nel proprio ambiente di lavoro sia presente materiale contenente amianto (coperture in eternit, pavimenti in linoleum-vinil-amianto, coibentazioni, ecc.) per la cui semplice detenzione non è necessaria la comunicazione entro il 28 febbraio, il datore di lavoro deve comunque verificare periodicamente lo stato di conservazione del materiale stesso, conformemente a quanto prescrive il D.M. 6 settembre 1994 al punto 4.

Ultimi articoli aggiunti

Archivio

1