ASCENSORI E MONTACARICHI: modificata la normativa per la messa in esercizio

Salute e sicurezza

Art. 2 del D.P.R. n. 23/2017

Con apposito Decreto del Presidente del Presidente della Repubblica è stata modificata la normativa che regolamenta la messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi, per la parte relativa all’invio della comunicazione di messa in esercizio, alla verifica straordinaria dell’impianto e ai soggetti abilitati ad effettuare le manovre di emergenza.

Il Decreto in questione è in vigore dal 16 marzo 2017.

Disposizioni previste:

Con l’articolo 2 del Decreto in questione, viene disposto che:
-la comunicazione che il proprietario o il legale rappresentante deve inviare al Comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto e relativa alla messa in esercizio degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, deve avvenire entro sessanta giorni (anziché dieci previsti in precedenza) dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto.

Ricordiamo che l’ufficio competente del comune deve:
1) assegnare all’impianto un numero di matricola, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di cui sopra;
2) comunicare al proprietario o al legale rappresentante e al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche
periodiche, il numero di matricola assegnato all’impianto.

-la ditta abilitata ad effettuare la manutenzione dell’impianto ed indicata nella comunicazione di messa in esercizio degli ascensori, deve aver accettato il relativo incarico;

-nel caso in cui la comunicazione relativa alla messa in esercizio degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s è effettuata oltre il termine di sessanta giorni, deve essere allegata, oltre alla documentazione prevista, anche un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto;

-il verbale della verifica straordinaria dell’impianto, effettuata a seguito della compilazione del verbale di verifica periodica con esito negativo e il relativo fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole, deve evidenziare in modo dettagliato la rimozione delle cause che avevano determinato l’esito negativo della precedente verifica;

-le manovre di emergenza da effettuare in caso di necessità, possono essere svolte oltre che dal manutentore o dal personale di custodia, anche da altro personale competente autorizzato dal proprietario o dal suo legale rappresentante e istruito per questo scopo.

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