OBBLIGO di verifica Impianti Elettrici di Messa a Terra

Salute e sicurezza

Il D.P.R. 462/2001 (art. 2, commi 2 e 3) impone al datore di lavoro di inviare, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto elettrico, la dichiarazione di conformità all’I.S.P.E.S.L. e all’A.S.L. o all’A.R.P.A. territorialmente competenti oppure allo sportello unico per le attività produttive nei comuni o nelle associazioni in cui è stato attivato.

Il datore di lavoro, al fine di mantenere gli impianti in efficienza, deve quindi provvedere alla regolare manutenzione degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Il datore di lavoro deve, inoltre, far sottoporre gli stessi impianti a verifiche periodiche, a suo carico.

Il datore di lavoro deve conservare verbale relativo alla verifica periodica compiuta, rilasciatogli dal soggetto che ha eseguito la verifica periodica, così da poterlo esibire su richiesta degli organi di vigilanza.

Il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di inviare la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto elettrico di messa a terra o del dispositivo di protezione contro le scariche atmosferiche, all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.

Nei casi di impianti preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 462/2001 (23 Gennaio 2002), il datore di lavoro ha solo l’obbligo di far effettuare le verifiche periodiche di cui al DPR 462/01 con la frequenza ivi prevista, salvo diversa interpretazione che dovesse provenire in proposito dai ministeri competenti.

Il datore di lavoro è obbligato a comunicare, con tempestività, all’ufficio competente per territorio dell’ISPESL ed dell’ASL o dell’ARPA, eventuali variazioni relative agli impianti quali: la cessazione dell’esercizio, modifiche sostanziali preponderanti, il trasferimento o lo spostamento degli impianti.

Imprese installatrici

L’installatore deve, a seguito delle verifiche previste dalla normativa vigente, rilasciare la dichiarazione di conformità, prevista dall’articolo 7 del D.M. no 37 del 22/01/2008.
L’articolo 6, primo comma, del D.M. no 37 del 22/01/2008 prevede l’obbligo per le imprese installatrici di eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali costruiti a regola d’arte.

Organismi abilitati

Gli organismi abilitati possono procedere alla verifica degli impianti in scadenza, realizzati prima dell’entrata in vigore del DPR 462/01, anche in assenza di precedenti verifiche da parte degli organi pubblici di vigilanza, ASL/ARPA e ISPESL.
Il verbale della verifica predisposto e rilasciato dagli organismi abilitati è equipollente al verbale rilasciato dagli organi ispettivi, a seguito di una verifica periodica.
Gli organismi abilitati devono fornire i propri verificatori di un tesserino di riconoscimento da utilizzare in sede di verifica agli impianti, su cui venga riportato il nominativo dell’Organismo, gli estremi del decreto di abilitazione, le generalità e la foto del verificatore.

Se nella tua Azienda non hai ancora fatto la verifica periodica CONTATTACI per procedere quanto prima alle verifiche degli impianti.

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