ATTREZZATURE: obbligo di verifica periodica

Salute e sicurezza

Sempre più spesso, a seguito dei controlli ispettivi e delle verifiche sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza, riscontriamo che le imprese trascurano le verifiche periodiche obbligatorie.

Si tratta di adempimenti a carico del datore di lavoro, e consistono nell’OBBLIGO di sottoporre ATTREZZATURE DI LAVORO (sollevatori, muletti, carriponte, ecc), IMPIANTI (messa a terra, parafulmini, ecc) a VERIFICHE PERIODICHE da parte di enti abilitati oltre che a regolare MANUTENZIONE (art. 64 del Dlg.s 81/2008) oltre che a registrazione di ogni intervento in appositi registri.
In caso di MANCATO CONTROLLO e OMISSIONE delle VERIFICHE PERIODICHE il datore di lavoro rischia sanzioni anche di carattere penale.

ATTREZZATURE:

Il datore di lavoro deve garantire che:
-Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;

-Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
*Ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
*Ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

-Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

-I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

-Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.

In aggiunta a tali controlli, il datore di lavoro dovrà sottoporre le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII del D.lgs. 81/2008 a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nell’allegato stesso.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. L’INAIL, se impossibilitato a svolgere direttamente la prima verifica, entro i 45 giorni può attivare il Soggetto Abilitato indicato dal Datore di Lavoro nel modulo di richiesta e iscritto all’elenco Ministero de Lavoro e Politiche sociali.
Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può incaricare direttamente il Soggetto Abilitato tramite lettera di incarico diretto.

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13, art. 71 del Dlg. S 81/2008 (periodicità secondo Allegato VII del Dlg.s 81/2008.
Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

Segnaliamo che per la mancata richiesta di verifica periodica, è prevista a carico del datore di lavoro e del dirigente, una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro (art. 87, co. 4, lett . b). Si configura inoltre l’aggravamento della responsabilità penale in caso di infortunio.

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